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Decisione a Sezioni Unite per ricorso contro FID

Scritto da Segreteria   
Martedì 20 Marzo 2018 12:41

Si pubblica, in allegato, il dispositivo della sentenza delle Sezioni Unite della quarta sezione del Collegio di Garanzia del CONI.

Decisione n. 24-2018 - Procura Generale CONI/Federazione Italiana Dama/sig. Giorgio Nanì La Terra

Scritto da Il Segretario Generale
Sabato 05 Maggio 2018 08:51

Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, si è pronunciato quale organo nomofilattico su questioni giuridiche emerse nell’ambito del procedimento instaurato dalla Procura Generale dello Sport contro la FID nonché contro la Procura Federale FID ed il sig. Giorgio Nanì La Terra e ha fatto chiarezza sulla natura e sull’ampiezza del potere di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia assegnato alla Procura Generale dello Sport.

Secondo il Supremo Collegio, nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale il ricorso davanti al Collegio di Garanzia è ammissibile ma con determinati limiti, cioè non può avere la natura di ricorso impugnatorio, con effetti cassatori della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia del Collegio affinché affermi, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi e dovranno attenersi in futuro i giudici endofederali (punto 25 della decisione).

Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che nella fattispecie è mancata la formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale e la parte soccombente non ha proposto ricorso nei termini previsti e pertanto le decisioni adottate dai giudici federali sono coperte dal giudicato (punto 26 della decisione).

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha altresì sancito l'obbligatorietà della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva (punti 33 e 37 della decisione).

Alla luce delle statuizioni del Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto della natura non impugnatoria del ricorso della Procura Generale e stante la mancata tempestiva proposizione del ricorso dalla parte soccombente, resta ferma la sanzione adottata dai giudici federali con decisioni passate in giudicato.

Decisione del Garante del Codice di Comportamento Sportivo CONI e della Procura Federale, unitamente al Procuratore Nazionale dello Sport Applicato

Il Garante del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con decisione del 31/7/2018 ha dichiarato improcedibile e irricevibile l’esposto presentato il 27/06/2018 dal Presidente Onorario, Walter Signori, contro la Federazione Italiana Dama, avente ad oggetto la mancata pubblicazione di un articolo su Damasport.

La Procura Federale, unitamente al Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, in seguito all’esposto presentato dal tesserato Antonino Cilione il 20/06/2018 avente ad oggetto la “pubblicazione sul periodico della recensione a firma del Presidente onorario FID Walter Signori”, ha concluso le indagini, evidenziando che non emergono fatti di rilievo disciplinare. L’8/10/2018, la Procura Generale CONI ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Il Segretario Generale
f.to Giuseppe Secchi