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FEDERAZIONE  ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO UNICO

in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

conseguente alla segnalazione relativa alla XVIII COPPA S. ROSALIA, disputatasi il 7 ed 8 Luglio 2012,  inoltrata dalla    Direzione di Gara di quella competizione.

 

IN FATTO 

Con la succitata  segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice che al termine del V  turno di gioco, il tesserato sig. Vaglica Giovanni comunicava alla Direzione di Gara il proprio ritiro per motivi familiari.

Abbandonava  quindi la sede di gara incurante di poter  falsare la classifica finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel segnalato comportamento del Sig. Vaglica Giovanni  si ravvisa la violazione dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 2.3.6  del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID.

L’aver comunicato alla Direzione di Gara il proprio ritiro, seppur con motivazione insoddisfacente, viene ritenuta circostanza attenuante generica e, pertanto, non viene applicata al plurirecidivo summenzionato tesserato l’aumento della sanzione previsto in casi di recidiva.

P.Q.M. 

Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato Sig. Vaglica Giovanni la sanzione della squalifica di mesi 8 (otto) a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Ufficio del GSU  18/07/2012                                                     il GIUDICE SPORTIVO UNICO

                                                                                                Dott. Francesco BORRELLO

Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D.      Â