FEDERAZIONEÂ ITALIANA DAMA
IL GIUDICE SPORTIVO UNICO
in persona del Dott. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
conseguente alla segnalazione relativa alla XVIII COPPA S. ROSALIA, disputatasi il 7 ed 8 Luglio 2012, inoltrata dalla   Direzione di Gara di quella competizione.
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IN FATTOÂ
Con la succitata segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice che al termine del V  turno di gioco, il tesserato sig. Vaglica Giovanni comunicava alla Direzione di Gara il proprio ritiro per motivi familiari.
Abbandonava quindi la sede di gara incurante di poter  falsare la classifica finale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel segnalato comportamento del Sig. Vaglica Giovanni si ravvisa la violazione dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 2.3.6 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID.
L’aver comunicato alla Direzione di Gara il proprio ritiro, seppur con motivazione insoddisfacente, viene ritenuta circostanza attenuante generica e, pertanto, non viene applicata al plurirecidivo summenzionato tesserato l’aumento della sanzione previsto in casi di recidiva.
P.Q.M.Â
Il Giudice Sportivo Unico, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato Sig. Vaglica Giovanni la sanzione della squalifica di mesi 8 (otto) a decorrere dalla data del presente provvedimento.
Ufficio del GSUÂ 18/07/2012Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â il GIUDICE SPORTIVO UNICO
                                                                                               Dott. Francesco BORRELLO
Il Segretario Generale FID, in funzione di Cancelliere, provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 25 R.G.D.      Â