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- Carlo Bordini
Roma, 26/10/2020
Prot. n. 896/2020
DPCM 24 Ottobre 2020: disposizioni riguardanti l’attività damistica
Con DPCM del 24 ottobre 2020, pubblicato il 25 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, sono state emanate nuove disposizioni volte a contenere il diffondersi dell’epidemia COVID-19.
Le recenti disposizioni modificano in parte quelle dei precedenti DPCM (che avevano lasciate inalterate le possibili attività per le discipline sportive “non di contatto” come la dama) ed introducono alcune nuove restrizioni in merito allo svolgimento dell’attività damistica.
L’art. 1 comma 9 lett e) del DPCM 24 ottobre 2020 infatti stabilisce che: “... restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;“
Pertanto, tutte le manifestazioni sportive (individuali e a squadre) riconosciute di interesse nazionale dalla F.I.D. (o dagli EPS che abbiano uno specifico settore per la disciplina della Dama), possono disputarsi regolarmente nel rispetto dell’applicazione del protocollo FID anti-covid approvato dalla Federazione e senza la presenza di pubblico.