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Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, si è pronunciato quale organo nomofilattico su questioni giuridiche emerse nell’ambito del procedimento instaurato dalla Procura Generale dello Sport contro la FID nonché contro la Procura Federale FID ed il sig. Giorgio Nanì La Terra e ha fatto chiarezza sulla natura e sull’ampiezza del potere di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia assegnato alla Procura Generale dello Sport

Secondo il Supremo Collegio, nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale il ricorso davanti al Collegio di Garanzia è ammissibile ma con determinati limiti, cioè non può avere la natura di ricorso impugnatorio, con effetti cassatori della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia del Collegio affinché affermi, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi e dovranno attenersi in futuro i giudici endofederali (punto 25 della decisione).

Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che nella fattispecie è mancata la formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale e la parte soccombente non ha proposto ricorso nei termini previsti e pertanto le decisioni adottate dai giudici federali sono coperte dal giudicato (punto 26 della decisione).

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha altresì sancito l'obbligatorietà della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva (punti 33 e 37 della decisione).

Alla luce delle statuizioni del Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto della natura non impugnatoria del ricorso della Procura Generale e stante la mancata tempestiva proposizione del ricorso dalla parte soccombente, resta ferma la sanzione adottata dai giudici federali con decisioni passate in giudicato.